Art. 16.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

      1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: «dell'articolo 71» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 71 e 484-bis, comma 2,»;

          b) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

      «Art. 41. - (Assenza dell'ente). - 1. Se l'ente non si costituisce nel processo, il giudice ordina procedersi in assenza».